|
Mediazione e Conciliazione
La mediazione civile (oppure mediazione civile e commerciale, secondo la definizione della Unione europea che ne ha richiesto l'adozione sin dal 2008) è un istituto giuridico italiano introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili. L'istituto è finalizzato alla deflazione del sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio di accumulare nuovo ritardo. Esso, infatti, rappresenta uno dei pilastri fondamentali della riforma del processo civile. Il Mediatore
La mediazione civile ha lo scopo di far addivenire le parti ad una conciliazione attraverso l'opera di un mediatore, vale a dire un soggetto professionale, qualificato e terzo che aiuti le parti in conflitto a comporre una controversia. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di una composizione non giudiziale del problema senza attribuire ragioni e torti. Il compito principale del mediatore (organismo pubblico o privato controllato dal Ministero della Giustizia) è quello di condurre le parti all’accordo amichevole. Soltanto in caso contrario, egli può proporre alle parti una soluzione della controversia. Il decreto legislativo distingue nettamente l'istituto della mediazione civile da altre forme di conciliazione già esistenti nell'ordinamento giuridico italiano. L'atto, infatti, dispone che per mediazione civile debba intendersi l'attività finalizzata alla composizione di una controversia e che, invece, la conciliazione sia il mero risultato di tale attività. Tale distinzione è stata ben evidenziata per sottolineare il fatto che la mediazione civile, rispetto a precedenti istituti finalizzati alla composizione dei conflitti, sia uno strumento innovativo di portata generale riguardante tutte le controversie civili e commerciali. La mediazione civile è sostanzialmente suddivisa in due categorie: mediazione obbligatoria e mediazione facoltativa. Nel primo caso, la mediazione è obbligatoria in quanto costituisce condizione di procedibilità; ossia, è condizione necessaria per poter avviare il processo e riguarda una serie di situazioni individuate con specifica cura dal legislatore. Si tratta di cause in cui il rapporto tra le parti è destinato a prolungarsi anche oltre la definizione della singola controversia (ad esempio, la locazione, l’affitto d’azienda, le successioni ereditarie, il condominio) oppure di rapporti particolarmente conflittuali che si prestano ad essere meglio composti in via stragiudiziale (danni da circolazione dei veicoli, responsabilità medica, diffamazione) oppure ancora in presenza di alcune tipologie contrattuali (contratti assicurativi, bancari, finanziari). Nel caso della mediazione facoltativa, invece, le parti scelgono liberamente la via della composizione stragiudiziale della lite. La mediazione civile, inoltre, può essere demandata dal giudice, il quale può invitare le parti a risolvere il loro conflitto davanti agli organismi di mediazione quando la natura dalla causa e le risultanze dell'istruttoria lo suggeriscano. Così come delineata dal D.Lgs 28/2010, la mediazione civile rappresenta uno strumento rapido ed economico anche in considerazione del fatto che sono previste agevolazioni fiscali sotto forma di credito di imposta per i compensi versati al mediatore. Principali fonti normative
|
|||||||||
|
|
|||||||||




