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20/05/2012
Titolo
La Locazione di Immobili
Area Tematica

In diritto si definisce locazione il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a fare utilizzare ad un altro soggetto (conduttore o locatario/a) una cosa per un dato tempo, in cambio di un determinato corrispettivo (art. 1571 c.c.).

La disciplina generale dettata dal codice civile prevede che le obbligazioni principali del locatore siano quelle: 1) di consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione; 2) di mantenerla in modo che serva all’uso convenuto; 3) di garantirne il pacifico godimento durante la locazione (art.1575 c.c.).

Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie a mantenere l’immobile in buono stato locativo, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore (art. 1576 c.c.). Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore. Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore (art. 1577 c.c.).

Si possono distinguere differenti figure di locazione:

  • locazione di beni mobili (ed in particolare di beni mobili registrati);
  • locazione di beni immobili non urbani;
  • locazione di beni immobili urbani.

La disciplina delle locazioni che hanno per oggetto immobili urbani varia a seconda che gli stessi siano adibiti ad uso abitativo (nel qual caso dovrà farsi riferimento soprattutto alla legge 9/12/1998, n°431, e succ. mod.) ovvero ad uso diverso da quello di abitazione (legge 27/7/1978, n°392, e succ. mod.).

La regolamentazione delle locazioni a uso diverso dall’abitazione varia a sua volta a seconda della destinazione dell’immobile o meglio dell’attività che in concreto viene svolta nell’immobile locato (attività industriali, commerciali, artigianali, di lavoro autonomo, assistenziali).

Dal punto di vista funzionale, la vigente legislazione distingue la disciplina della locazione di immobili ad uso abitativo e la locazione ad uso diverso da quello abitativo. Si ha uso diverso da quello di abitazione quando l’immobile dato in locazione viene adibito:

  • ad attività industriali, commerciali e artigianali;
  • ad attività di interesse turistico;
  • ad attività di lavoro autonomo;
  • ad attività alberghiere (art.27 L.392/1978);
  • ad attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche;
  • a sedi di partiti e sindacati (art.42 L.392/78).

Si ha uso diverso da quello di abitazione anche nel caso di contratti di locazione stipulati dallo Stato e da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori (art.42 L.392/1978).

Per questo tipo di locazioni, la durata minima del rapporto è stabilita in sei anni (9 anni per le attività alberghiere) e la rinnovazione alla prima scadenza può essere negata dal locatore soltanto nei casi tassativamente stabiliti dall’art.29 L.392/1978.

Il Condominio

Il condominio è un tipo particolare di comunione che si verifica quando in un edificio due o più persone sono ciascuna proprietarie di una unità immobiliare in via esclusiva e insieme sono proprietarie delle parti comuni. Tale comunione è forzosa, il che vuol dire che un condomino non può rinunciare al diritto su tali parti comuni per sottrarsi al pagamento delle spese (art. 1118, comma 2 c.c.). Per estensione il termine legale condominio viene utilizzato anche per definire la tipologia degli edifici a più piani, suddivisi in appartamenti.

Il diritto condominiale si occupa della disamina ed interpretazione di fatti ed eventi che possono verificarsi tra i condomini, ovvero tra gli stessi e l’amministratore. Più specificamente, l’attività di studio dell’avv. Massimo Postiglione ha per oggetto i diritti ed i doveri di condomini ed amministratore, i problemi fiscali relativi alla nuova legge sul sostituto d'imposta, i rapporti con la pubblica amministrazione per i lavori da eseguire all'interno ed all'esterno dell'area condominiale, i contratti con i prestatori d'opera ed i contratti di locazione, con costante attenzione alla più recente giurisprudenza.

Principali fonti normative
Codice Civile
Libro III - Titolo VII - Capo I, artt. 1100 - 1116
Libro III - Titolo VII - Capo II,artt. 1117 - 1139
Regio Decreto n. 318 del 1942
Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie artt. 61 72
Legge n. 431 del 1998
Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo
Legge n. 392 del 1978
Disciplina delle locazioni di immobili urbani

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