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Diritto Societario
La definizione più compiuta e citata del fenomeno societario si trova nel codice civile, all'art. 2247, secondo il quale “con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica, allo scopo di dividerne gli utili”. È tuttavia importante considerare che l'articolo appena citato non ricomprende tutte le tipologie di enti sociali conosciuti dal nostro ordinamento: se da un canto, infatti, esistono società non a scopo di lucro, dall'altro, con l'introduzione delle società unipersonali, anche un soggetto singolo può costituire una nuova società, mediante atto unilaterale. Lo scopo di lucro è quello tipico della società che si propone di destinare ai soci i proventi dell'attività economica esercitata. Lo scopo mutualistico (presente nelle cooperative e nelle mutue assicuratrici) è comunemente definito come quello di fornire ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che gli stessi otterrebbero sul mercato. Si considera anche esistente uno scopo consortile, tipico dei consorzi istituiti in forma di società ex art. 2615 ter c.c., che consiste nel supportare le imprese consorziate nella disciplina o nello svolgimento in comune delle rispettive attività economiche. L'ordinamento giuridico propone un numero chiuso di tipi sociali, all'interno del quale i privati possono scegliere quello più vicino alle loro esigenze. Unica preclusione di ordine generale è quella data dal particolare statuto della società semplice, che può essere utilizzata unicamente per società che abbiano ad oggetto l'esercizio di un'attività diversa da quella commerciale (art. 2249 c.c.). Leggi speciali stabiliscono poi ulteriori limitazioni, prescrivendo per alcune attività il ricorso a determinati tipi sociali. In realtà, per la valida costituzione di una società non è necessario scegliere in maniera esplicita uno dei tipi previsti dalla legge. Due tipi di società sono, infatti, residuali e ad essi si farà riferimento nel caso una società sia stata costituita senza determinarne il tipo. Occorre aver riguardo all'oggetto: ove esso sia lo svolgimento di un'attività non commerciale, soccorrerà il disposto dell'articolo 2249 c.c., secondo comma, per cui una società con tale caratteristica è regolata secondo le disposizioni della società semplice, a meno che i soci non abbiano voluto costituire una società secondo uno degli altri tipi. Esplicite disposizioni legislative non si rinvengono per le società che hanno ad oggetto un'attività commerciale. In questo caso, poiché la scelta degli altri tipi sociali compatibili con la commercialità dell'oggetto richiede ulteriori ed esplicite statuizioni da parte dei soci, si ricava che la società debba essere regolata dalle norme sulla società in nome collettivo. La formulazione dell'articolo 2249 c.c. deroga, per la dottrina maggioritaria, al principio generale ex 1322 c.c., 2° comma, secondo cui i privati possono concludere contratti atipici, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Non sarebbe quindi possibile costituire società atipiche in senso proprio, ossia non appartenenti ad alcun tipo legale. Il significato del divieto, per queste posizioni dottrinarie, si ritrova nella necessità di tutelare i terzi e la certezza dei traffici, data la rilevanza esterna del contratto di società. Se l'autonomia privata dei soci è limitata dalla necessità di scegliere uno dei tipi proposti dalla legge, nondimeno essi hanno la possibilità di modificare in parte i modelli legali, mediante l'adozione di clausole atipiche. La disciplina dettata dal legislatore consente, infatti, ampi adattamenti, che permettono modellare nel concreto la società, in modo da soddisfare le particolari esigenze dei soci. I limiti delle clausole atipiche sono diversi a seconda del tipo sociale. In genere, nelle società di persone si riscontra una flessibilità maggiore rispetto a quelle di capitali. Altra considerazione generale è quella secondo cui una minore derogabilità si riscontra nel regime delle obbligazioni sociali (che incidono sulla posizione dei terzi). Nel caso in cui la clausola atipica violi i limiti dell'autonomia negoziale, essa sarà illecita, per contrarietà a norme imperative e, ai sensi dell'art. 1419 c.c., secondo comma, verrà sostituita dalla disciplina legale. I tipi societari disciplinati dal legislatore rappresentano ad ogni modo, un modello e una convenienza per i soci e per i terzi in quanto, avendo una disciplina standard, riducono i costi di transazione e danno una sicurezza agli investitori e ai creditori. Due sono i grandi sottoinsiemi in cui si raggruppano le società lucrative: le società di persone e le società di capitali. A distinguere le prime dalle seconde sono due elementi: il grado di autonomia patrimoniale ed il riconoscimento o meno della personalità giuridica da parte del legislatore (contratto di società è il conferimento, da parte di due o più soggetti, di beni e servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica organizzata, al fine di dividerne gli utili). Più in particolare, riguardo all'autonomia patrimoniale: le società di capitali sono caratterizzate da un'autonomia patrimoniale perfetta e così
Le società di persone, al contrario, vedono un'autonomia patrimoniale imperfetta. Ne consegue che:
I creditori particolari dei soci di società semplici possono ottenere dalla società la liquidazione della quota del socio debitore. Questa possibilità è riconosciuta pure ai creditori dei soci di società in nome collettivo, ove la durata di questa sia stata prorogata, con diverse modalità nel caso la proroga sia stata espressa o tacita. Inoltre, l'ordinamento riconosce la personalità giuridica alle sole società di capitali (art 2331 c.c.). Le società di persone sono comunque caratterizzate da soggettività giuridica, ossia costituiscono un soggetto distinto dai soci, titolare di propri rapporti giuridici e di un proprio patrimonio. Sono società di persone:
Sono società di capitali:
Sono società cooperative: le società caratterizzate da scopo mutualistico. Principali fonti normative
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