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20/05/2012
Titolo
Diritto Fallimentare
Area Tematica

Il fallimento è la principale procedura concorsuale, cui si può ricorrere in presenza di determinati requisiti. La procedura fallimentare è una procedura giuridica attraverso cui viene sottoposto ad esecuzione l'intero patrimonio di un imprenditore commerciale quando questi si trova nell'impossibilità obiettiva di far fronte regolarmente agli impegni assunti nei confronti dei creditori stessi.
Il fallimento è una procedura concorsuale disposta dall'autorità giudiziaria e diretta a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente al fine di distribuire il ricavato tra i creditori secondo il criterio della par condicio, fatte salve le cause legittime di prelazione.
Secondo il Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, modificato dal D.L. 14 marzo 2005 n. 35, poi convertito in legge dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, l'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti che dimostrino l'incapacità del debitore a far fronte alle proprie obbligazioni, e talora si verifica anche in presenza di bilanci in attivo, con utili e fatturato in crescita.
Sono soggetti al fallimento, nonché al concordato preventivo, gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori.
Sono viceversa esclusi dall'applicazione del fallimento gli esercenti un'attività commerciale in forma individuale o collettiva che:

  • hanno avuto,nei tre esercizi precedenti o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a trecentomila euro;
  • hanno realizzato, in qualunque modo possa risultare, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo non superiore a euro duecentomila.
  • hanno un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila
Il presupposto soggettivo: l’imprenditore

Viene definito "imprenditore" (a norma dell'articolo 2082 del Codice Civile - Libro V, Titolo II, Capo I, Sezione I) colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. In merito alla definizione giuridica di imprenditore vanno sottolineati alcuni aspetti:

  • può essere imprenditore sia una persona fisica che una persona giuridica, inoltre nel V libro  del Codice Civile viene ad identificarsi un particolare status di tertium genus: le società di persone, che non sono enti personificati, ma che sono trattati alla stregua delle persone fisiche;
  • per attività economica si intende ogni attività volta ad utilizzare i fattori produttivi (capitali, lavoro e materie prime) per ottenere un prodotto (bene o servizio);
  • i beni e servizi che costituiscono il prodotto dell'impresa sono solo quelli che hanno un valore economico; i beni o servizi eventualmente prodotti dall'attività d'impresa privi di un valore di scambio non costituiscono "prodotto" in senso economico;
  • la destinazione al mercato dei consumatori è fondamentale perché si possa parlare di attività imprenditoriale: chi, ad esempio, coltiva il proprio terreno per consumarne i frutti non può essere considerato imprenditore dal momento che l'attività imprenditoriale deve essere volta al soddisfacimento del bisogno altrui.

Ulteriori profili della definizione di imprenditore, su cui occorre soffermarsi, sono rappresentati dall’organizzazione (l'imprenditore ha il potere di organizzare come meglio crede i fattori produttivi che concorrono all'impresa operando le scelte relative alla conduzione dell'impresa stessa e dalla professionalità, ovvero l'"abitualità" all'esercizio dell'impresa). Questo ultimo concetto non va confuso con quello di "continuità" (imprenditore è anche chi esercita un'attività solo in un determinato periodo dell'anno, ad esempio un hotel aperto nei mesi invernali) né con quello di "esclusività" (o prevalenza) dell'attività esercitata dal momento che è imprenditore anche chi esercita tale attività come attività secondaria o delega ad altri la gestione dell'attività.

Il presupposto oggettivo: l’insolvenza

Presupposto oggettivo del fallimento è lo stato d'insolvenza, ossia l'impossibilità dell'imprenditore ad essere puntuale nel soddisfacimento delle obbligazioni. Lo stato d'insolvenza si presenta talvolta con alcuni sintomi, come l'inadempienza, ma si può essere inadempienti senza essere insolventi (il caso dell'imprenditore che si rifiuta di pagare le merci ritenute difettose) e viceversa (quando l'inadempimento è evitato con mezzi anomali, es.il prestito ad usura). Altri sintomi sono la chiusura dei locali, la fuga dell'imprenditore. Se non esistesse tale procedura solo i creditori più accorti, o quelli che per prima scoprono l'esistenza di tale situazione ne trarrebbero vantaggio, verrebbe pertanto meno la par condicio creditorum.

Principali fonti normative
Codice Civile
Libro V - Titolo II - Sezione III, art. 2221
Regio decreto n.267 del 1942
"Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"
Decreto Legislativo n. 270 del 1999
"Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274"
Legge n. 39 del 2004
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza"
Decreto Legislativo n.122 del 2005
Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire

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