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Diritto delle Esecuzioni
Il processo esecutivo è rivolto alla soddisfazione dell'interesse del creditore, che deve ottenere ciò che gli è dovuto nel quadro e con le garanzie dell'ordinamento giuridico, nei limiti di quanto la legge o il giudice stabilisce. Si affianca (in molti casi in rapporto di strumentalità) al processo di cognizione, diversamente rivolto all'accertamento del diritto, all'ottenimento di una sentenza di condanna ovvero alla costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico. Presupposto processuale dell'esecuzione forzata è il titolo esecutivo, che formalmente legittima il creditore all'esperimento di azione esecutiva. Sono titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474 c.p.c.:
L'esecuzione forzata è l'attuazione in via coatta del diritto del creditore. Si distingue in:
Non ogni obbligazione è sottoponibile ad esecuzione in forma specifica: lo sono le obbligazioni di consegnare una cosa determinata (ma non quelle aventi ad oggetto cose generiche) e le obbligazioni il cui oggetto consiste in un fare fungibile (casi in cui la realizzazione dell'oggetto dell'obbligazione avviene tramite terzi, nominati dal giudice). Particolare caso di esecuzione in forma specifica è quello relativo all'obbligo di contrarre, che si attua con una sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto promesso ma non concluso (articolo 2932 c.c.). Cosa diversa dall'esecuzione in forma specifica è il risarcimento in forma specifica: mentre la prima è un mezzo di attuazione del diritto, il secondo è un mezzo per la rimozione diretta dei danni derivanti dall'inadempimento. Nel codice è prevista anche l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di non fare (articolo 2933), ma in realtà si tratta di eseguire forzatamente un obbligo di fare (distruzione di un manufatto abusivo): in questi casi serve una sentenza che condanni il debitore a rimuovere l'opera. Il primo atto dell'espropriazione forzata è il pignoramento, ossia un atto mediante il quale il creditore, anche per tramite dell'ufficiale giudiziario, imprime un vincolo di indisponibilità sui beni del debitore. Dopodiché si procede alla vendita forzata o all'assegnazione dei beni pignorati ed, infine, alla distribuzione della somma ricavata in favore del creditore procedente e dei creditori intervenuti. L'esecuzione forzata in forma secifica segue, invece, le specifiche forme procedimentali disciplinate dagli artt. da 608 a 611 c.p.c. nonché 2930 c.c. (per l'esecuzione forzata per consegna o rilascio) e dagli artt. da 2931 a 2933 c.c. e da 612 a 614 c.p.c. (per l'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare). Infine, il processo di esecuzione, quale procedura esecutiva individuale, va distinta dalle procedure concorsuali. Il debitore può contestare il diritto del creditore a procedere all'esecuzione forza proponendo l'opposizione all'esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., ovvero impugnare la regolarità formale del titolo o del precetto od anche i singoli atti del processo esecutivo, a norma dell’art. 617 c.p.c.. Infine, qualora i beni pignorati siano di proprietà di un terzo, questi può proporre l’opposizione di cui all’art. 619 c.p.c. Principali fonti normative
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